| Abbiamo predisposto una procedura per garantire le misure minime di sicurezza anche con sistema operativo Windows 98, che non contiene alcune delle funzioni richieste dalla nuova legge. | ![]() |
D.Lgs. n. 196/2003 Tutela della privacy codice in materia di protezione dei dati personali
ALLEGATO B
DISCIPLINARE
TECNICO
IN
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt.
da 33 a 36 del codice)
Trattamenti
con strumenti elettronici
Modalita'
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti
elettronici:
Sistema
di autenticazione informatica
1.
Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di
autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2.
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice
identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometria dell'incaricato, eventualmente associata
a un codice identificativo o a una parola chiave.
3.
Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una
o piu' credenziali per l'autenticazione.
4.
Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia
dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5.
La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un
numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e'
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre
mesi.
6.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7.
Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate
per soli scopi di gestione tecnica.
8.
Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9.
Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10.
Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e'
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente
le modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal
caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata
garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente
per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento
effettuato.
11.
Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.
Sistema
di autorizzazione
12.
Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi
omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la
sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre
misure di sicurezza
15.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16.
I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a
prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso
di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e'
almeno semestrale.
18.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono
il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento
programmatico sulla sicurezza
19.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di
dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1.
l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2.
la distribuzione dei compiti e delle responsabilita' nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3.
l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4.
le misure da adottare per garantire l'integrita' e la
disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5.
la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6.
la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei
profili della disciplina sulla protezione dei dati personali piu'
rilevanti in rapporto alle relative attivita', delle
responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi
sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione e'
programmata gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi
significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di
dati personali;
19.7.
la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
struttura del titolare;
19.8.
per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da
adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli
altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori
misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20.
I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la
custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti
non consentiti.
22.
I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se
non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati
al trattamento degli stessi dati, se le informazioni
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e
tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23.
Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o
degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i
diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24.
Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche
di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno
di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti
ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il
trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o
dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico e' cifrato.
Misure
di tutela e garanzia
25.
Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di
soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla
esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta
dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26.
Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del
bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti
senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita'
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti diversi da quelli elettronici:
27.
Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali. Nell'ambito
dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28.
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili
o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni
affidate.
29.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e'
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo
l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli
archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo
degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi
accedono sono preventivamente autorizzate.
PERIODICITÀ
DELLE VERIFICHE PREVISTE DAL
TRATTAMENTO
CON LAUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI
| MISURE
DA VERIFICARE |
DESCRIZIONE
MISURA |
Tipologia dei dati |
CADENZA |
Disciplinare tecnico |
| Credenziali
di autenticazione |
disattivazione
in caso di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo
superiore ai 6 mesi |
Tutti i dati |
6 mesi |
7 |
| Credenziali
di autenticazione |
disattivazione
in caso di perdita della qualità che consente allincaricato
laccesso ai dati personali |
Tutti i dati |
sempre |
8 |
| Codice
per lidentificazione |
una
volta assegnato, non può essere assegnato ad altri
incaricati |
Tutti i dati |
sempre |
6 |
| Parola
chiave |
per
il trattamento di dati personali deve essere modificata
ogni sei mesi |
Dati comuni |
6 mesi |
5 |
| Parola
chiave |
per
il trattamento di dati sensibili deve essere modificata
ogni tre mesi |
Dati sensibili e giudiziari |
3 mesi |
5 |
| Profili
di autorizzazione |
possono
essere individuati per singolo incaricato o per classi
omogenee di incaricati |
Tutti i dati |
sempre |
13 |
| Profili
di autorizzazione |
verificare
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei
profili di autorizzazione |
Tutti i dati |
1 anno |
14 |
| Lista
degli incaricati autorizzati |
può
essere redatta anche per classi omogenee di incarico |
Tutti i dati |
1 anno |
15 |
| Antivirus |
efficacia
ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno
semestrale. |
Tutti i dati |
6 mesi |
16 |
| Patch
o programmi update |
Programmi
per elaboratore volti a correggere difetti e prevenire la
vulnerabilità degli strumenti elettronici |
Dati comuni |
1 anno |
17 |
| Patch
o programmi update |
Programmi
per elaboratore volti a correggere difetti e prevenire la
vulnerabilità degli strumenti elettronici |
Dati sensibili e giudiziari |
6 mesi |
17 |
| Backup |
salvataggio
dei dati con frequenza settimanale |
Tutti i dati |
7 giorni |
18 |
| DPS |
documento
programmatico sulla sicurezza |
Dati sensibili e giudiziari |
1 anno (entro il 31 marzo di ciascun
anno) |
19 |
| Sistemi
antintrusione |
protezione
contro laccesso abusivo nel caso di trattamento di
dati sensibili |
Dati sensibili e giudiziari |
sempre |
20 |
| Custodia
dei supporti rimovibili di memorizzazione |
istruzioni
organizzative e tecniche per la loro custodia e utilizzo |
Dati sensibili e giudiziari |
sempre |
21 |
| Riutilizzo
dei supporti di memorizzazione |
se non utilizzati
devono essere distrutti o resi inutilizzabili, controllo
sulla non recuperabilità delle informazioni
precedentemente contenute |
Dati sensibili e giudiziari |
sempre |
22 |